16 Giugno 2017

Licenziato per abuso di internet

Il dipendente che usa in ma­niera sistematica la connessione internet aziendale per fini per­sonali può essere licenziato per giustificato motivo soggettivo. E l’azienda che usa degli strumenti di controllo a distanza per accer­tare l’utilizzo irregolare dei beni della società non è soggetta alle regole previste dall’articolo 4 dello statuto dei lavoratori, in quanto queste si applicano solo se il controllo riguarda lo svolgi­mento della prestazione ma non l’accertamento di eventuali ille­citi del dipendente.
Queste le conclusioni cui giunge la Corte di cassazione nella sentenza 14862/2017 de­positata ieri, con la quale è stata confermata la legittimità del li­cenziamento intimato da un datore di lavoro nei confronti di un dipendente che ha abusa­to ripetutamente della connes­sione internet messa a disposi­zione dall’azienda.
Tale dipendente si è connesso a fini personali per 27 volte, nel­l’arco di due mesi, restando colle­gato per 45 ore complessive. La società lo ha licenziato per giusta causa, e la Corte d’appello di Bo­logna ha confermato la validità del recesso, pur mutando il titolo ingiustificato motivo soggettivo, in considerazione dell’assenza di precedenti e dell’esiguità del danno subito dall’azienda.
La Suprema corte conferma questa ricostruzione, eviden­ziando che il numero e la durata delle connessioni dimostra che  è stato fatto un reiterato utilizzo per fini personali dello stru­mento aziendale, da un lato, e la natura intenzionale della con­dotta, dall’altro.
La sentenza esclude, inoltre, che i controlli effettuati dall’im­presa per accertare l’utilizzo in­debito della connessione possa­no configurarsi come controlli a distanza, soggetti alla regole pre­viste dall’articolo 4 dello statuto dei lavoratori. Questa norma, os­serva la Corte, disciplina le for­me e le modalità di controllo che hanno per oggetto la prestazione lavorativa e il suo esatto adempi­mento, mentre non si applica a quei comportamenti illeciti dei dipendenti capaci di ledere l’in­tegrità del patrimonio aziendale, il regolare funzionamento degli impianti e la loro sicurezza.
Questa affermazione, non del tutto nuova (si veda Cassa­zione 10955/2015), è molto im­portante, in quanto libera dai vincoli dell’articolo 4 dello sta­tuto tutti quei controlli effet­tuati per la finalità di accertare la commissione di illeciti gravi da parte dei lavoratori.
La Corte esclude, inoltre, che l’azienda abbia violato le regole che tutelano la riservatezza e la privacy del dipendente, nel mo­mento in cui ha verificato le mo­dalità di utilizzo della connessio­ne internet, in quanto il datore di lavoro non ha analizzato quali siti sono stati visti durante la naviga­zione, non ha visto la tipologia di dati che sono stati scaricati e non ha accertato se questi sono stati salvati sul personal computer.
La società si è limitata ad ana­lizzare i dettagli del traffico di connessione, che non costitui­scono dati personali, in quanto non forniscono alcuna indica­zione in merito alla persona e alle sue scelte politiche, religio­se, culturali o sessuali. I dati della connessione, secondo la  Corte, forniscono solo elemen­ti quantitativi di carattere generale, che possono essere riferiti senza alcuna capacità di indi­viduazione ­ a un numero indi­stinto di utenti della rete.

[Fonte Il Sole 24 Ore – 16 Giugno 2017]

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